Animali e condominio

    E' vietato tenere animali in condominio?
    La risposta è no (Corte di Cassazione, sezione 1 penale, con sentenza n. 1109 del 9/12/99), anche se l'assemblea condominiale fosse totalmente concorde a non volerne la presenza in struttura, questo non sarebbe possibile a meno che non fosse esplicitamente vietato nel regolamento emanato al momento della costruzione dell'edificio.
    La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, ha invalidato il procedimento per cui la Corte di appello di Bologna ha imposto il pagamento ad un uomo, di trecento mila lire di multa e un ammontare di tre milioni per la riparazione dei danni causati dai latrati del suo cane, ritenuti causa di disturbo per il riposo o lavoro delle persone circostanti.
    La Corte di Cassazione ha deciso che il fatto non sussiste in quanto l'abbaiare del cane, in base alle testimonianze raccolte, non aveva nuociuto ad una pluralità di persone tale da poter intaccare l'articolo 659 del Codice Penale che punisce il disturbo alla quiete pubblica. Il proprietario del cane dunque, avrebbe dovuto incorrere in un illecito civile e non in tale sentenza.

    Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
    “Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene.”

    Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
    “La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo […] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni…”.

    Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
    "Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

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